12/2023
Procedimento n° 106 / 2021

Decisione 12/2023

Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto per cinque anni consecutivi indicati nel capo di incolpazione, comportamento per altro ancora in permanenza, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 quarto comma, del Codice Deontologico Forense, (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi). La futura presentazione di una istanza di regolarizzazione assume rilevanza solo agli eventuali fini del procedimento amministrativo, e quindi dal lato della dovuta sanatoria dell’inadempimento nei confronti della Cassa Forense con conseguente pagamento dei contributi dovuti per legge, senza assumere rilevanza in ordine al procedimento disciplinare.

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