Comporta valutazione disciplinare per il possibile contrasto con l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente di cui all’articolo 24 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che abbia assunto incarico di chiedere la divisione giudiziale di bene immobile, sul quale, per la quota di spettanza del Cliente comproprietario, l’Avvocato medesimo aveva iscritto ipoteca giudiziale a garanzia di proprio credito nei confronti del Cliente stesso. Nel particolare caso di specie la competente Sezione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’incolpato in quanto, ritenuto di verificare la sussistenza in concreto del conflitto di interessi tra l’avvocato e il cliente, è risultato che quest’ultimo aveva pienamente condiviso l’attività svolta dal Legale, ciò attestando anche in forma scritta.
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102/2016
Procedimento n° 102 / 2016