12/2016
Procedimento n° 12 / 2016

Decisione procedimento 12/2016

Il disposto dell’art. 12 del Codice Deontologico secondo cui “L’avvocato deve svolgere la proprio attività con coscienza e diligenza, secondo la qualità della prestazione professionale” impone che l’avvocato, che abbia assunto un incarico professionale di difesa in giudizio deve seguire personalmente e direttamente gli adempimenti relativi al deposito degli atti giudiziari e, soprattutto, alla notifica dei provvedimenti per i quali siano prescritti termini perentori. L’Avvocato può avvalersi della segreteria del proprio studio, in tal caso trattandosi di attività svolta da personale ausiliario, istruito dal professionista, del cui operato risponde, comunque, direttamente l’avvocato stesso. L’avvocato non può delegare al cliente (ancorché laureato) tale attività poiché si tratta di adempimenti disciplinati da precise norme processuali certo non conoscibili dal cittadino che ben può -come è accaduto nel caso di specie- incorrere in errore sulla base delle generiche informazioni ottenute dai mezzi di informazione. Nessuna esimente, in ordine alle responsabilità dell’avvocato in materia, può essere ricavata dal fatto di non aver ricevuto pagamenti da parte del cliente: il legale può decidere di non assumere l’incarico, ma se lo assume deve porre in essere gli adempimenti previsti dalle norme sostanziali e processuali senza subordinare tali adempimenti ad alcuna corresponsione di somme di denaro.

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