Ai sensi dell’articolo 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento delle sussistenza del fatto, della sua illiceità e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
I fatti accertati in sede penale sono censurabili in sede disciplinare [nel caso di specie risulta accertato che l’avvocato ha redatto una bozza di scrittura privata falsa (almeno nella retrodatazione della data), che è servita a consentire al legale rappresentante di una società per accreditare la tesi che il parco automezzi della fallita fosse stato ceduto ante fallimento a società estera (come da fattura parimenti falsa/retrodatata iscritta in contabilità) e ha poi trasmesso al curatore copie di tale scrittura (di cui una con firma illeggibile di soggetto russo1); ha tentato di insinuarsi al passivo del fallimento per i relativi compensi professionali; infine ha trasmesso al curatore una proposta di acquisto dei medesimi automezzi da parte di altri soggetti, riferendo che le firme erano state apposte dai soggetti abilitati in sua presenza (il che non era)].
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