procedimenti riuniti 67/2016 e 68/2016

Decisione procedimenti riuniti 67/2016 e 68/2016

Costituisce violazione dei precetti fissati dall’articolo 16 e dall’articolo 29, 3° comma del Codice Deontologico Forense aver percepito da propri clienti, a titolo di compensi per l’attività professionale svolta, somme di denaro senza rilasciare la relativa documentazione fiscale.

L’aver contratto con il proprio cliente, dopo che quest’ultimo aveva conferito mandato per assisterlo nel procedimento penale, rapporti di natura economica, rendendosi, per altro, inadempiente alle obbligazioni assunte, in particolare avendo stipulato con il cliente medesimo un contratto di noleggio dell’autovettura di proprietà del cliente per un canone giornaliero di € 15,00 a difalco del saldo di emittenda parcella, senza provvedere al rimborso di quanto pagato dal cliente sia per le infrazioni al Codice della Strada commesse dall’avvocato quanto per la mancata corresponsione delle tariffe di sosta nelle aree assoggettate al parcometro, integra comportamento dell’avvocato contrario alle previsioni degli articoli 2, comma 1, e 23, comma 3, del Codice Deontologico Forense.

L’aver contratto in costanza di rapporto professionale con il proprio cliente rapporti di natura economica rendendosi, per altro, inadempiente alle obbligazioni assunte, in particolare avendo stipulato con il cliente medesimo un contratto di locazione temporanea relativo a un appartamento, facendosi anche rilasciare mandato a vendere l’alloggio, senza poi versare alcunchè a titolo di pigione, né a rilasciarlo nei tempi convenuti, obbligando invece il proprietario alle azioni giudiziali di sfratto, cautelari ed esecutive, integra comportamento dell’avvocato contrario alle previsioni degli articoli 2, comma 1, e 23, comma 3, del Codice Deontologico Forense.

La prestazione dell’avvocato è naturalmente onerosa e spetterebbe a chi l’assume gratuita fornirne la prova del suo assunto e, nel contempo all’esito del dibattimento, l’importo richiesto a saldo delle prestazioni non appare prima facie abnorme, talché non risulta contrasto con il divieto di richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere di cui all’art. 29, comma 4° del Codice Deontologico Forense.

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