1/2018
Procedimento n° 01 / 2018

Decisione procedimento 1/2018

Costituisce violazione dell’obbligo di evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti e terzi (art. 52, comma 1, Codice Deontologico) l’aver utilizzato espressioni eccedendo rispetto a quanto necessario ed opportuno per l’esercizio della difesa, manifestando una personalizzazione della disputa, verso il collega che assiste la controparte, attraverso l’uso di locuzioni evidentemente sarcastiche ed iperboliche, e come tali sconvenienti e contrarie all’obbligo di agire professionalmente con lealtà, probità e decoro nei confronti del collega avversario. Ritenuta la ridotta gravità delle espressioni utilizzate si ritiene giustificata la irrogazione della sanzione dell’avvertimento.

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