Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense le comunicazioni concernenti il reddito netto professionale e del volume d’affari nei tre anni indicati nei capi di incolpazione, comportamento per altro ancora in permanenza, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 quarto comma, del Codice Deontologico Forense, (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).
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11/2020
Decisione n° 11 Procedimento n° 66 / 2018