5/2021
Decisione n° 5 Procedimento n° 103 / 2019

Decisione 5/2021

Integra violazione del divieto fissato dall’articolo 48 del Codice Deontologico Forense (divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega) l’avvocato che produce in giudizio la comunicazione di un Collega nonostante la stessa fosse stata espressamente qualificata “riservata personale non producibile”, oltre a produrre in giudizio comunicazioni del precedente difensore del proprio cliente nonostante le stesse contenessero proposte transattive.

La circostanza che la comunicazione del Collega non contenga alcuna proposta transattiva non può costituire in alcun modo una condizione esimente della responsabilità disciplinare in quanto la norma contenuta nell’art. 48 del Codice Deontologico Forense pone un divieto che si estende alla corrispondenza qualificata come riservata ed a quella contenente proposte transattive, non prevedendo che i due elementi (riservatezza e contenuto transattivo) debbano coesistere.

Stampa
Torna in alto