Comporta valutazione disciplinare per il possibile contrasto con le previsioni degli artt. 9, 10 e 29, commi 1 e 4, del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che abbia chiesto al Cliente compensi sproporzionati e non corrispondenti alla attività effettivamente svolta, che non abbia altresì correttamente informato la parte assistita sullo svolgimento del mandato disattendendo le istruzioni ricevute e che non abbia tempestivamente notiziato quest’ultima del diverso accordo di mediazione sottoscritto. Nel caso di specie la competente Sezione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’incolpato in quanto non appare raggiunta sicura prova che possa farne ritenere la disciplinare responsabilità per i fatti contestati.
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6/2021
Decisione n° 6 Procedimento n° 76 / 2019