Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto nell’anno indicato nel capo di incolpazione, comportamento per altro ancora in permanenza, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 quarto comma, del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).
È tardiva e non sana l’illecito l’effettuazione della comunicazione, nonostante le diffide ricevute, solo il giorno stesso della prima udienza dibattimentale celebrata avanti alla Sezione.
Viola gli articoli 11, comma 3, e 26, commi 3 e 4, del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che, quale difensore nominato d’Ufficio, rimane assente, senza aver fatto pervenire alcuna giustificazione, alle udienze celebrate in tre diversi procedimenti penali.
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