1/2022
Decisione n° 1 Procedimento n° 90 / 2020

Decisione 1/2022

Viola il disposto di cui all’art. 48, comma 1, del Codice Deontologico Forense, secondo il quale “L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”, nonché l’art. 9 del Codice Deontologico Forense, che impone il rispetto degli obblighi di fedeltà e correttezza, il comportamento tenuto dall’avvocato che all’atto della costituzione in giudizio in un procedimento per separazione personale tra coniugi, deposita corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

Il divieto di produrre in giudizio corrispondenza, qualificata come riservata o comunque contenente proposte transattive scambiate tra colleghi, non consente al destinatario del divieto di effettuare alcuna valutazione circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata (in questi termini, Consiglio Nazionale Forense 10.04.2013, n. 58).

La prevalenza nel bilanciamento di interessi fra la volontà di procurare al cliente il pieno esercizio del diritto di difesa da un lato e dall’altro la necessità di assicurare la affidabilità e la lealtà nei rapporti di colleganza debba essere risolta a favore di quest’ultima (cfr. in questi termini, Consiglio Nazionale Forense 29.11.2012, n. 161).

Nel caso di specie è stata applicata sanzione attenuata, atteso l’assunto convincimento, da parte dell’incolpato, della illiceità del proprio operato, in merito al quale dichiarava da un lato di essersi scusato con il Collega e dall’altro di aver commesso il fatto per una mera disattenzione e non volutamente.

Stampa
Torna in alto