35/2022
Procedimento n° 71 / 2020

Decisione 35/2022

Comporta violazione dell’articolo 68, comma 1, del Codice Deontologico Forense l’aver assunto un incarico professionale avverso un ex cliente prima del decorso di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

Tenuto conto della modestissima offensività della condotta, limitatasi all’invio di un’unica lettera, alla quale non ha fatto seguito alcuna altra iniziativa contro la parte già assistita, la prevista sanzione minima della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale è stata ridotta alla censura, ai sensi dell’art. 22, co. 3, lett. b., del Codice Deontologico Forense, pur in presenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato.

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