10/2021
Decisione n° 10 Procedimento n° 45 / 2018

Decisione 10/2021

Comporta valutazione disciplinare per il possibile contrasto con il dovere di probità e di salvaguardia dell’immagine forense, anche al di fuori dell’attività professionale, doveri sanciti dall’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato ritenuto responsabile, in sede penale, della mancata consegna all’Ufficio Vendite di bene di sua proprietà ma sottoposto a pignoramento e di cui lo stesso Avvocato era stato nominato custode. Nel caso di specie la competente Sezione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’incolpato in quanto difetta la prova della sussistenza dello specifico fatto contestato, vale a dire dell’imputabilità di tale fatto all’incolpato.

Il decreto penale di condanna, ancorché definitivo in quanto non oggetto di opposizione, non è idoneo a far stato nel procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 653 c.p.p. (cfr. art. 460, 5° comma, c.p.p.: il decreto penale di condanna “anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”).

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