11/2024
Procedimento n° 142 / 2022

DECISIONE 11/2024

Costituisce violazione dell’articolo 9 e dell’articolo 19 comma del Codice Deontologico Forense, e in particolare dei doveri di dignità professionale, correttezza e lealtà nei confronti di una Collega, rivolgere a quest’ultimo un’ingiusta accusa di scorrettezza professionale e disconoscere un accordo effettivamente concluso.

Il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è canone generale dell’agire di ogni avvocato, in quanto mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

Tale lealtà va indirizzata non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte (sentenza del CNF n. 247/17).

Il procedimento, essendo l’azione disciplinare irretrattabile e non rientrando nella disponibilità delle parti, non può essere archiviato anche qualora l’esponente, a seguito delle scuse ricevute e accettate e della donazione effettuata, abbia dichiarato che nulla osta all’archiviazione.

L’azione disciplinare, officiosa e non negoziabile, è volta infatti a tutelare l’immagine della categoria, bene protetto e diritto non disponibile.

Ai fini della valutazione in merito rileva non solo il comportamento resipiscente tenuto dall’incolpato durante il corso del procedimento, ma anche l’eventuale ammissione di responsabilità ed il rammarico espresso dallo stesso per quanto accaduto, oltre che la circostanza dell’assenza di ulteriori procedimenti e precedenti disciplinari, nonché le circostanze soggettive o professionali nel cui contesto è avvenuta la violazione.

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