13/2020
Decisione n° 13 Procedimento n° 58 / 2017

Decisione 13/2020

Per quanto disposto dall’articolo 54 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti oggetto dello svoltosi procedimento penale e accertati dalla sentenza di assoluzione.

L’avvocato che trattiene, senza il consenso del cliente, somme di denaro a quest’ultimo spettanti viola il dovere di mettere immediatamente a disposizione della parta assistita le somme riscosse per conto della stessa, come disposto dall’articolo 31 del Codice Deontologico Forense (Nel caso di specie l’avvocato nell’adempimento di incarichi professionali, nel corso del rapporto professionale aveva ricevuto da parte di terzi, su proprio conto corrente, somme spettanti ai propri Clienti, le aveva trattenute e, al termine del rapporto professionale, aveva inviato ai clienti lettera raccomandata, con allegate parcelle pro forma, tutte della medesima data, e, successivamente, aveva operato la compensazione delle ridette somme ricevute su proprio conto corrente con propri crediti professionali, indicando di essere stato autorizzato dai propri clienti a effettuare detta compensazione).

Stampa
Torna in alto