13/2024
Procedimento n° 153 / 2021

DECISIONE 13/2024

Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto negli anni indicati nel capo di incolpazione, comportamento per altro ancora in permanenza, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 quarto comma, del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).

La sanzione applicata ha tenuto conto dei precedenti disciplinari dell’incolpato.

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