Integra violazione del disposto dell’art. 4, comma 1, del Codice Deontologico Forense, secondo il quale “La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.”, nonché dell’articolo 9, comma 2, del Codice Deontologico Forense a mente del quale “L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.”, il comportamento dell’Avvocato che riceva da altra persona, al fine di trarne profitto, un arma proveniente da furto e la detenga illegalmente, in violazione delle norme penali.
Costituisce orientamento consolidato in ambito forense che, quando il comportamento privato diventa rilevante all’esterno, vi è inevitabilmente una ripercussione sulla vita professionale dell’Avvocato che tende a compromettere, al contempo, anche la dignità dell’Avvocatura e dell’intera classe forense e il fatto pubblico negativo nuoce all’immagine dell’Avvocato.
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