Il fatto di non avere, nonostante i mandati ricevuti, promosso l’azione giudiziaria in conformità all’incarico assunto, avendo al contrario rassicurato il cliente dell’esito positivo della stessa per cui stava attendendo il deposito della relativa sentenza, costituisce violazione dell’art. 26, 3° comma, del Codice Deontologico Forense e quindi integra il mancato compimento di atti inerenti il mandato quando l’omissione derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
Il fatto di non avere fornito a proprio cliente informazioni riguardo all’attività giudiziaria svolta, in forza del mandato ricevuto, integra violazione della previsione dell’art. 27, 6° comma, del Codice Deontologico Forense.
Costituisce violazione dell’obbligo agli adempimenti fiscali e previdenziali previsto dalle norme in materia (art. 16 Codice Deontologico) nonché dell’obbligo di emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto (art. 29, comma 3, Codice Deontologico) l’aver incassato pagamenti senza aver rilasciato tempestivamente, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di disposizione tributarie, la prescritta fattura per ogni singolo pagamento ricevuto.
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