Costituisce violazione dell’articolo 15 e dell’articolo 70, 6 comma del Codice Deontologico Forense, non aver adempiuto all’obbligo formativo negli anni transitivi 2020-2021, non avendo conseguito alcun credito formativo in entrambi gli anni in luogo del numero minimo di 5 per il 2020 e di 15 per il 2021.
Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto nell’anno 2019, comportamento per altro ancora in permanenza, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 quarto comma, del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).
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