17/2023
Procedimento n° 83 / 2021

DECISIONE 17/2023

Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto nell’anno indicato nel capo di incolpazione è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 quarto comma, del Codice Deontologico Forense, (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).

Al fine della dosimetria della sanzione disciplinare assume rilievo l’addotta grave condizione di salute coeva al periodo di deposito della comunicazione.

Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sé sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 28 novembre 2023)

Stampa
Torna in alto