Il tenore letterale della L. 247/2012 e del regolamento CNF n. 2/2014 depongono nel senso che il difensore tecnico, ove l’avvocato ritenga di avvalersene, debba essere unico, analogamente a quanto previsto per il procedimento disciplinare a carico dei magistrati (Cass. S.U. n. 28468/2022).
Il sentimento di grave inimicizia, rilevante per la ricusazione, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, salvo che presenti aspetti “talmente anomali e settari” da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno.
Il procedimento disciplinare ha carattere amministrativo giustiziale, talchè ad esso non si applica lo speciale rimedio della rimessione ad altro giudice per legittima suspicione previsto dall’art. 45 c.p.p. in relazione a particolari ragioni legate a serenità ed imparzialità (v. CNF n. 164 del 29.11.2018).
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