19/2022
Decisione n° 19 Procedimento n° 15 / 2017

Decisione 19/2022

Viola il disposto di cui all’art. 48, comma 1, del Codice Deontologico Forense, secondo il quale “L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”, il comportamento tenuto dall’avvocato che ha riportato a verbale,   procedimento civile, propria nota contenente la proposta transattiva indirizzata all’avvocato difensore della  controparte.

E’ principio acquisito quello per cui norma deontologica espressa dall’art. 48 del Codice Deontologico Forense (e così dall’art. 28 Codice previgente) – la quale è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale – prevale anche sul dovere di difesa, salve le eccezioni espressamente previste (fra le molte: CNF 16 ottobre 2019 n. 108; CNF 13 dicembre 2018 n. 174; CNF  21 novembre 2017 n. 181): non rileva quindi il fatto di aver riferito, sia pure in estrema sintesi e senza produrre la corrispondenza, il contenuto della propria proposta transattiva, allo scopo di tutelare l’interesse del cliente dalla possibile “sanzione” giudiziale per la mancanza di un’adeguata attività volta alla conciliazione.

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