Costituisce violazione dell’articolo 15 e dell’articolo 70, 6 comma del Codice Deontologico Forense non aver adempiuto all’obbligo formativo nel triennio 2014-2016, non avendo conseguito alcun credito formativo in luogo del numero minimo di sessanta.
Il mancato ottenimento di crediti formativi nella misura minima obbligatoria prevista dall’ordinamento forense non può essere in alcun modo giustificato e scriminato sulla base della materia professionale trattata professionalmente, né può rilevare l’asserita partecipazione ad aventi non preventivamente accreditati o successivamente riconosciuti.
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