21/2022
Decisione n° 21 Procedimento n° 33 / 2020

Decisione 21/2022

Integra violazione del disposto dell’articolo 44 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza), il comportamento dell’avvocato il quale, dopo il raggiungimento a seguito di trattative di un accordo transattivo con il patrono di controparte, impugni l’accordo transattivo, senza che tale impugnazione sia dipesa da fatti sopravvenuti o non conosciuti all’epoca della stipula dell’accordo stesso.

Non rileva peraltro, circostanza eccepita dall’incolpato, che l’impugnazione avrebbe riguardato solo parzialmente l’accordo, in quanto costante interpretazione del divieto di cui all’art. 44 del Codice Deontologico Forense porta a ritenere sussistente la violazione anche in ipotesi di impugnazione di singole clausole di un accordo transattivo.

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