22/2021
Decisione n° 22 Procedimento n° 171 / 2019

Decisione 22/2021

Integra violazione del precetto generale di non adottare comportamenti che contravvengano all’obbligo di ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di dignità e decoro professionale e che compromettano l’immagine della classe forense (art. 5 e 17 co. 4 CDF 1997, corrispondenti agli artt. 9 e 35 co. 9 vigente CDF), il comportamento dell’Avvocato che pubblica sul sito web del giornale on-line di altro Paese articoli a firma del suo studio legale relativi a specifiche cause di risarcimento di danni (connesse con infortuni sul lavoro, incidenti sciistici, malpractice medica) con specifica indicazione di ingenti somme risarcitorie ottenute o ottenibili nel nostro Paese (confrontandole anche – in un caso – con i ben più ridotti importi garantiti dalla normativa straniera) e con diretto reindirizzamento attraverso un banner al sito internet del suo studio legale, sul quale si trovava anche l’offerta di compensi professionali “su base premio” con assunzione nel caso di sconfitta di tutte le spese legali e giudiziali, anche di controparte.

Costituisce violazione dei precetti posti dall’art. 17 co. 2 e 4 e dall’art. 17-bis CDF 1997 (che trovano fondamento nelle norme primarie di cui all’art. 1 co. 2 lett. c) e dell’art. 10 co. 2 della L. n. 247/2012 e conferma negli artt. 17 e 35 co. 2 vigente CDF), oltrechè del disposto dell’art. 19 CDF 1997 (conforme all’art. 37 vigente CDF) che vieta “ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela … con modi non conformi alla correttezza ed al decoro”, come pure di “offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali nei luoghi … di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, il comportamento dell’Avvocato che pubblica sul sito web del giornale on-line di altro Paese articoli che, sotto il velo della cronaca, per le modalità espositive palesemente suggestive (sottolineatura dell’ampiezza dei casi di responsabilità medica, della responsabilità del datore di lavoro per il cd. danno differenziale, rappresentazione di ingenti somme ottenibili a titolo di risarcimento, ecc., fatte non su rivista specialistica a fini scientifici di contributo dottrinale, ma su un giornale on-line destinato ad ampia diffusione tra il pubblico “generico”, con l’indicazione completa dei dati dello studio legale in calce e con il link diretto al relativo sito), avevano palesemente connotazione pubblicitaria dell’attività professionale dell’avvocato, rappresentando, di fatto, un “tariffario” dei risarcimenti e la mera occasione per il rimando al sito del legale, e non corrispondevano invece affatto all’esigenza che l’informazione sia volta, nella forma e nel contenuto, alla “tutela dell’affidamento della collettività”, apparendo anzi tale forma pubblicitaria finalizzata piuttosto all’accaparramento della clientela attraverso la rappresentazione della possibilità di ingenti risarcimenti senza sopportare il rischio del contenzioso (assunto dal legale mediante la sua promessa di far fronte alle spese di lite e di giudizio, anche avversarie).

Non é conforme a correttezza e decoro il comportamento dell’Avvocato volto ad attirare clienti con modalità suggestive ed incompatibili con i principi fissati dall’articolo dell’art. 19 CDF 1997 (art. 37 vigente CDF) (nel caso di specie l’indicazione di ingenti risarcimenti senza rischio per il cliente di sopportare le spese nel caso di soccombenza, e ciò in spregio anche della regola per la quale nelle informazioni si deve fare riferimento alla “natura e limiti dell’attività professionale” – cfr. art. 10 co. 3 L. n. 247/2012 – che è obbligazione di mezzi e non di risultato, e con potenziale pregiudizio anche del dovere di indipendenza – che si rinviene nell’art. 10.I del CDF 1997 e nell’art. 9 del Nuovo CDF – per l’evidente commistione dell’interesse del cliente e dell’avvocato all’esito della lite): la violazione del canone di cui all’art. 19 citato è rafforzata anche dal fatto che l’informazione è avvenuta su un giornale on-line rivolto alla generalità dei consociati nel tempo del loro riposo o svago, promettendo e garantendo ai potenziali clienti, nel caso di rigetto della loro domanda e di loro condanna alle spese di lite, non soltanto la gratuità della propria prestazione professionale, ma addirittura l’assunzione a proprio carico dell’onere delle spese di controparte, se poste dal giudice a carico del cliente soccombente.

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