E’ suscettibile di valutazione, in riferimento alle previsioni degli articoli 9 del Codice Deontologico Forense (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 19 del Codice Deontologico Forense (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi) e 53 del Codice Deontologico Forense (rapporti con i magistrati), che nel caso di specie non sono state violate, il comportamento dell’avvocato che in procedimento civile produca copia di un esposto, già inviato al CSM, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Giudiziario c/o Corte d’Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Presidente del Tribunale, presentato nei confronti del magistrato onorario avanti al quale è incardinato il detto procedimento civile e ciò al fine di poter ottenere una eventuale dichiarazione di astensione da parte del Giudice.
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22/2022
Decisione n° 22 Procedimento n° 20 / 2018