22/2024

DECISIONE 22/2024

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 32 comma 1 e 13 del Codice Deontologico Forense, nonché dell’articolo 9 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che rinuncia al mandato difensivo enunciando pubblicamente alla stampa e sulla stampa le ragioni della propria decisione, motivi nei quali erano state evidenziate delle valutazioni su quanto appreso in sede di colloquio con l’assistito e di interrogatorio di quest’ultimo (nel caso di specie le risultanze dibattimentali hanno condotto la proscioglimento dell’incolpato).

Costituisce violazione degli articoli 9 e 57 del Codice Deontologico Forense il comportamento dell’Avvocato il quale rende alla stampa, in occasione di esposizione dei motivi di rinuncia a mandato difensivo conferitogli, affermazioni che enfatizzano la propria attività professionale e che forniscono una immagine della professione  forense fuorviante, divisa in avvocati che difendono i diritti e avvocati che difendono i delinquenti dei delitti più efferati, in qualche modo rendendo l’attività di questi ultimi priva di etica.

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