24/2022
Decisione n° 24 Procedimento n° 19 / 2021

Decisione 24/2022

Costituisce violazione dell’articolo 15 e dell’articolo 70, 6 comma del Codice Deontologico Forense, non aver adempiuto all’obbligo formativo nel triennio 2017 – 2019, non avendo conseguito alcun credito formativo in luogo del numero minimo di sessanta.

Non rileva sotto il profilo della responsabilità deontologica, e non può essere considerato motivo di esclusione della responsabilità disciplinare, il convincimento da parte dell’incolpato della mancanza di un obbligo di aggiornamento a causa della sospensione volontaria dall’attività professionale, e ciò anche alla luce della preparazione tecnico giuridica che possiede un avvocato il quale deve conoscere le ipotesi di esonero dall’obbligo formativo e la loro applicazione.

Stampa
Torna in alto