Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto negli anni indicati nel capo di incolpazione è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 del Codice Deontologico Forense, quarto comma (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).
La sanzione applicata tiene conto che l’incolpato ha dato dimostrazione di infine avere tardivamente regolarizzato la propria posizione, ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento tenuto.
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