Viola gli articoli 11, comma 3, e 26, commi 3 e 4, del Codice Deontologico Forense l’Avvocato, quale difensore nominato d’Ufficio, assente senza aver fatto pervenire alcuna giustificazione a diverse udienze celebrate in diversi procedimenti penali.
Non può considerarsi efficace giustificazione delle assenze dalle udienze del difensore d’Ufficio i molteplici impegni professionali concomitanti dai quali sarebbe stato gravato l’incolpato.
Neppure i ritardi di orario nelle chiamate delle cause possono ritenersi delle circostanze che possano legittimare l’assenza del difensore d’Ufficio, il quale avrebbe dovuto garantire comunque la sua presenza o, quantomeno, garantire la sua sostituzione con un altro collega.
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