Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto negli anni indicati nel capo di incolpazione, comportamento per altro ancora in permanenza, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 quarto comma, del Codice Deontologico Forense, (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).
Tenuto conto del comportamento complessivo dell’incolpato pur in presenza di più addebiti e considerato, secondo la previsione dell’articolo 21 del Codice Deontologico Forense, che l’incolpato ha regolarizzato la propria posizione presso Cassa Forense e si è espressamente assunto la responsabilità degli illeciti in cui é incorso, la sanzione edittale della censura prevista dall’articolo 70, comma 7, del Codice Deontologico Forense, è stata diminuita con l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento.
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