Costituisce violazione dell’articolo 15 e dell’articolo 70, 6 comma del Codice Deontologico Forense, non aver adempiuto all’obbligo formativo previsto per gli anni transitivi 2020 e 2021 non avendo conseguito alcun credito in entrambi gli anni in luogo del numero mimino di 5 per il 2020 e di 15 per il 2021, nonchè in toto all’obbligo formativo previsto per l’anni transitivo 2022, non avendo conseguito alcun credito in luogo di 15 previsti.
La sanzione applicata ha tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice Deontologico Forense, dei precedenti disciplinari e del comportamento dell’incolpato improntato per anni ad una reiterata e consapevole violazione del precetto deontologico.
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