Il fatto di non avere, nonostante i mandati ricevuti, promosso l’azione giudiziaria in conformità all’incarico assunto costituisce violazione dell’art. 26, 3° comma, del Codice Deontologico Forense e quindi integra il mancato compimento di atti inerenti il mandato quando l’omissione derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
Il fatto di non avere fornito ai propri clienti informazioni riguardo all’attività giudiziaria, svolta o meno, in forza dei mandati ricevuti integra violazione della previsione dell’art. 27, 6° comma, del Codice Deontologico Forense.
Le gravi ragioni, di carattere personale, che hanno provocato quella trascuratezza e difficoltà anche nell’ambito lavorativo cui sono conseguiti i comportamenti contestati, non costituiscono giustificazione degli stessi ma possono venire valutate al fine della determinazione della sanzione da irrogare, unitamente al comportamento tenuto in sede dibattimentale dall’incolpato e all’assenza di precedenti disciplinari in capo al medesimo. Non è disciplinarmente responsabile l’Avvocato per non avere fornito ai propri clienti la documentazione relativa a una causa in realtà non promossa, comportamento oggetto di valutazione disciplinare in riferimento all’obbligo per l’avvocato, se richiesto, di restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sancito dall’articolo
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