Costituisce violazione dell’articolo 15 del Codice Deontologico Forense e dell’articolo 70, 6 comma del Codice Deontologico Forense, non aver adempiuto all’obbligo formativo nel triennio 2017-2019 e nell’anno transitivo 2020, non avendo conseguito alcun credito in luogo del numero minimo di sessanta per il triennio e non avendo conseguito alcun credito in luogo del numero minimo di cinque per l’annualità singola. Nella determinazione della sanzione la Sezione ha tenuto conto della documentata necessità per l’incolpato di prestare assistenza continuativa a un congiunto gravemente malato.
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6/2023
Procedimento n° 65 / 2022