8/2021
Decisione n° 8 Procedimento n° 6 / 2017

Decisione 8/2021

Comporta valutazione disciplinare per il possibile contrasto con le previsioni degli artt. 2, 9, 12, 14 e 23, 4° comma, del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che abbia consigliato e sollecitato il cliente a promuovere un’azione infondata e gravosa; che si sia relazionato con il cliente, anche alla presenza di terzi, con inopportuni epiteti; che si sia recato anche senza preavviso per consultazioni inerenti l’incarico professionale presso il domicilio del cliente; nel caso di specie la competente Sezione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’incolpato in quanto non appare raggiunta sicura prova che possa farne ritenere la disciplinare responsabilità per i fatti contestati.

Integra violazione degli articoli 28 e 52, 1° comma del Codice Deontologico Forense il comportamento dell’Avvocato che abbia inviato ai superiori gerarchici del cliente comunicazioni con le quali ha portato a conoscenza dei destinatari fatti personali di quest’ultimo e, in particolare, abbia utilizzato espressioni offensive e sconvenienti, con l’effetto di denigrare l’immagine del cliente stesso e di costringerlo a giustificarsi presso i superiori onde di evitare di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

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