9/2022
Decisione n° 9 Procedimento n° 10-21 / 2017

Decisione 9/2022

Viola il disposto di cui all’art. 48, comma 1, del Codice Deontologico Forense, secondo il quale “L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”, oltreché l’art. 9 del Codice Deontologico Forense, che impone il rispetto degli obblighi di fedeltà e correttezza, il comportamento tenuto dall’avvocato che deposita in giudizio corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

L’avvocato che si difenda personalmente, assumendo la duplice veste di parte e di avvocato, è tenuto a rispettare le regole che disciplinano l’attività e i comportamenti di ciascuna delle due qualità, per cui, anche in tale ipotesi, configura illecito disciplinare la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega contenente una proposta transattiva.

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