Assume comportamento contrario al divieto di esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega, previsto dall’articolo 42, 1° comma del Codice Deontologico Forense, l’avvocato che, in missive inviate a un collega assume il preteso carattere illecito della prosecuzione dell’incarico giudiziale assegnato a quest’ultimo, ricordando nel contempo i limiti dell’esimente dell’adempimento di un dovere di cui all’art. 51 c.p., e che, in atti di giudizio civile, appella il collega che assiste controparte quale criminale, asserendo che lo stesso si sarebbe appropriato dell’importo di denari di un cliente invece di investirli in titoli e gli attribuisce il reato di favoreggiamento, come risulterebbe da notizie giornalistiche, nessun rilievo esimente potendo assumere il fatto di avere riferito espressioni di quel tipo nei confronti del patrono di controparte in quanto riteneva che il giudicante dovesse sapere che persona fosse il suo avversario.
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procedimenti riuniti 68/2015, 69/2015 e 70/2015
Procedimento n° 68-69-70 / 2015