Commette grave violazione l’avvocato che, nella veste di tesoriere di Fondazione dell’Avvocatura, effettua prelevamenti, alcuni per cassa ed altri con giroconti, di somme di denaro per utilizzo e scopi personali per ingente ammontare.
Il nuovo sistema del Codice Deontologico del 2014 è un “sistema misto, non tipico ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità”; si tratta cioè di un sistema caratterizzato da “tipizzazione solo parziale” e dalla “coesistenza (…) della matrice tipica con quella atipica”, come tale governato dall’insieme delle norme deontologiche e di legge.
Ai sensi degli artt. 51, 3 c. e 54-55 della L. 247/2012 e 4, c. 2 del Codice Deontologico tutti i comportamenti non colposi che abbiano violato la legge penale devono necessariamente essere oggetto di verifica nel procedimento disciplinare, determinandone l’apertura.
Ad un illecito penale deve conseguire la valutazione disciplinare, nell’attuale come nel precedente sistema deontologico, ancorché in assenza di una previsione della fattispecie tipizzata nel Codice Deontologico (anche quanto a sanzione).
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