L’aver assunto incarico contro proprio cliente dopo venti giorni dalla revoca del mandato da quest’ultimo conferito costituisce violazione della previsione dell’articolo 68, 1° comma del Codice Deontologico Forense il quale statuisce che “L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.”.
Va prosciolto l’avvocato che non ha utilizzato notizie riservate, che siano state conosciute per effetto del precorso rapporto professionale, ma che ha unicamente richiamato circostanze espressamente riportate nello strumento contrattuale dal quale traeva origine la controversia in essere tra le parti confliggenti, tanto da essere divenute, oggetto di obbligo contrattuale, necessariamente conosciuto dagli stipulanti.
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