106/2016
Procedimento n° 106 / 2016

Decisione procedimento 106/2016

Il disposto dell’art. 36, comma 1, prima parte del Codice Deontologico secondo cui “costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo” impone che l’Abogado non possa sostituire un avvocato in udienza avanti al Giudice Nazionale in forza di delega scritta dall’avvocato sostituito. L’avvocato stabilito, per quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 96/2001, ha diritto di esercitare la professione di avvocato come prevista dalla legge utilizzando il titolo professionale di origine alle condizioni e secondo le modalità previste dal titolo I dello stesso D.L. L’art. 8 del detto D.L. prevede, al comma I, che l’avvocato stabilito, nell’esercizio dell’attività giudiziaria, debba agire di intesa con altro avvocato abilitato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti al difensore. Al comma II dell’art. 8 è stabilito che la dichiarazione d’intesa debba risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo atto di difesa dell’assistito. Tale previsione costituisce deroga, ponendosi il D.L. 96/2001 come normativa speciale rispetto alla legge professionale, alla facoltà dell’avvocato “ordinario”, di cui all’art. 14 della L. 247/2012, di farsi sostituire da altro avvocato “ordinario” con delega anche verbale. La dichiarazione d’intesa deve peraltro essere riferita ad un mandato rilasciato dal cliente all’avvocato stabilito, e non da un incarico ad hoc conferito da altro avvocato (cfr parere del CNF dd. 18 gennaio 2017 n. 9 Rel. Carla Secchieri)

Ciò posto, e altresì considerato che la partecipazione all’udienza è pacificamente attività giudiziaria, è di tutta evidenza come la delega scritta dell’avvocato sostituito, come depositata dall’Abogado, come si evince dal verbale di udienza in cui è stata utilizzata per la sostituzione, pur contenente precise istruzioni, non possa essere considerata sostitutiva della dichiarazione di intesa di cui all’art. 8 DL 96/2001 in forza della quale solo l’avvocato stabilito può esercitare l’attività giudiziaria. Conseguentemente l’Abogado incolpato, non rispettando le condizioni e le modalità previste dal DL 96/2001 per l’esercizio dell’attività professionale, ha agito in mancanza di titolo, così contravvenendo il precetto di cui all’art. 36 I CdF.

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