Viola gli artt. art. 9, 41 e 42 n.c.d.f. l’avvocato che, con propria missiva, ha interpellato direttamente le parti assistite da collega avvocato, utilizzando espressioni inopportune circa la difesa del collega e del collega stesso e proponendo direttamente soluzioni alternative, adottando, così facendo, un comportamento anche contrario ai principi generali della professione di correttezza, probità, decoro, diligenza e competenza. (Nel caso di specie l’Avvocato, in contrasto con la previsione del terzo comma dell’art. 41 del vigente C.D.F., ha indirizzato lettera direttamente alla controparte, scavalcando il difensore di quest’ultima, nel tentativo di convincerla a determinati comportamenti in aperto contrasto con le indicazioni del suo difensore. Il contenuto della lettera integra altresì violazione del divieto di cui al primo comma dell’art. 42 laddove critica l’atteggiamento dell’avvocato avversario che, come lascia intendere, del tutto irragionevolmente non vuole arrivare ad una conciliazione).
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116/2016
Procedimento n° 116 / 2016