Comporta valutazione disciplinare per il possibile contrasto con i doveri di probità, dignità, decoro e correttezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico Forense, con i doveri di lealtà e correttezza verso i Colleghi di cui all’articolo 19 del Codice Deontologico Forense e con il dovere per l’Avvocato di non mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro Collega di cui all’articolo 41 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che abbia preso contatti con la controparte del proprio Cliente, che aveva assistito in procedimento di divorzio dei coniugi ormai definito, insistendo, altresì, nel colloquio con tale controparte, affinché quest’ultima si recasse presso lo studio dell’Avvocato medesimo per firmare della documentazione relativa alla modifica delle condizioni di affido dei figli, affermando che la cosa era già stata concordata con il suo legale, circostanza smentita da quest’ultimo. Nel caso di specie la competente Sezione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’incolpato in quanto in quanto non appare raggiunta prova che possa fare ritenere la disciplinare responsabilità dell’incolpato per i fatti contestati.
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124/2016
Procedimento n° 124 / 2016