19/2017
Procedimento n° 19 / 2017

Decisione procedimento 19/2017

Comporta valutazione disciplinare, per il possibile contrasto con l’obbligo per l’avvocato di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, il comportamento dell’Avvocato che abbia patrocinato due parti, tra di loro in possibile conflitto di interessi, nella causa promossa nei loro confronti da altra parte.

Per consolidati principi giurisprudenziali la disciplina portata dall’art. 37 del codice deontologico previgente e dall’art. 24 di quello attuale tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato, mirando ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato del medesimo. Di conseguenza, per l’integrazione dell’illecito è sufficiente la potenzialità del conflitto, ossia la possibilità che l’attività del professionista sia condizionata da rapporti d’interesse con un’altra parte (v. CNF 17 dicembre 2018 n. 182, 12 settembre 2018 n. 101; 24 aprile 2018 n. 38).

Nel caso di specie l’incarico professionale ha riguardato soltanto la difesa in giudizi di legittimità e di rinvio, fasi processuali nelle quali la posizione delle due parti assistite – consistente nel contrasto delle domande proposte dalla controparte comune – era identica né si sarebbe potuta modificare rispetto alle conclusioni già assunte in precedenza, sicché il conflitto di interessi non si prefigurava neppure potenzialmente.

La competente Sezione ha dichiarato non esservi luogo a provvedimento disciplinare.

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