Viola il disposto di cui all’art. 48, comma 1, del Codice Deontologico Forense, secondo cui “l’avvocato non deve produrre ….la corrispondenza intercorsa tra colleghi…contenente proposte transattive e relative risposte”, il comportamento tenuto dall’avvocato che ha depositato, in via telematica e a sua firma – essendo in co-mandato con altro collega – in un procedimento per separazione giudiziale pendente davanti al Tribunale, la memoria integrativa prevista dall’art. 709, comma 3, c.p.c., allegando un fax inviatogli dall’esponente, contenente proposte transattive finalizzate al raggiungimento di un accordo, precedentemente all’udienza Presidenziale. Le giustificazioni addotte dall’incolpato secondo cui la proposta transattiva dimessa in giudizio non poteva considerarsi riservata perché i suoi contenuti erano stati ampiamente discussi in un incontro fra le parti, i rispettivi legali ed un commercialista, a nulla rilevano e anzi confermano la volontà dello stesso di rendere noto il contenuto delle proposte medesime.
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procedimenti riuniti 31/ 2016 – 93/2016
Procedimento n° 31 - 93 / 2016