Intervenuta la sostituzione dell’avvocato nella funzione di amministratore di sostegno comporta violazione degli artt. 9, 10, 12 e 26 comma 3 del Nuovo Codice Deontologico Forense la omissione, da parte dell’amministratore di sostegno sostituito, del deposito del rendiconto finale nei termini fissati dal Giudice, omettendo al contempo di presentare nel medesimo termine giustificazione per il ritardato adempimento. La circostanza che la condotta si è tradotta in un mero ingiustificato ritardo senza che da ciò sia derivato un nocumento significativo all’amministrato consente di ritenere la stessa scarsamente offensiva e meritevole pertanto della misura attenuata dell’avvertimento.
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33/2018
Procedimento n° 33 / 2018