41/2016
Procedimento n° 41 / 2016

Decisione procedimento 41/2016

Incorre nella violazione del dovere di diligenza di cui all’articolo 12 del Codice Deontologico Forense, oltreché nella violazione dei doveri professionali nell’adempimento del mandato di cui all’articolo 26 del Codice Deontologico Forense e dell’obbligo di comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari per evitare effetti pregiudizievoli in relazione all’incarico ricevuto, l’avvocato che non ha adeguatamente e tempestivamente informato la parte assistita in merito al termine entro il quale si sarebbe dovuta costituire nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di poter eccepire efficacemente la decadenza in cui era incorsa controparte, e che non si è tempestivamente costituito in giudizio nell’interesse della cliente.

Incorre nella violazione del dovere di diligenza di cui all’articolo 12 del Codice Deontologico Forense, oltreché nella violazione dei doveri professionali nell’adempimento del mandato di cui all’articolo 26 CD del Codice Deontologico Forense e dell’obbligo di comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari effetti pregiudizievoli in relazione all’incarico ricevuto, l’avvocato che non ha adeguatamente e tempestivamente informato la parte assistita in merito alla opportunità o meno di impugnare giudizialmente il licenziamento ed alla esistenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giudiziale, oltre a non aver proposto l’impugnazione giudiziale del licenziamento entro il termine di decadenza previsto.

Il ritardo dell’avvocato di costituirsi in giudizio e, rispettivamente, di presentare ricorso giudiziale avverso il licenziamento, in contrasto con le previsioni degli articolo 12, 26 e 27 del Codice Deontologico Forense, non è scriminato dalla pendenza di trattative con le controparti.

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