Ai sensi dell’articolo 36 del Codice Deontologico Forense costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività in periodo di sospensione irrogata nei suoi confronti dal competente organo disciplinare,
Tenuto conto della gravità dell’addebito, del grado della colpa, della compromissione dell’immagine della professione forense anche per l’intervenuta condanna in sede penale, nonché dei precedenti disciplinari, si applica all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di un anno.
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