Integra grave violazione degli articoli 4 (“volontarietà dell’azione”), 9 (“doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”), 10 (“dovere di fedeltà”), 12 (“Dovere di diligenza”) del Codice Deontologico l’avvocato che si è reso responsabile di avere truffaldinamente riempito un foglio in bianco dalla propria cliente al fine di appropriarsi di somma consistente attraverso la stipula di una transazione in cui ha disposto dei diritti della cliente stessa rinunciando, per lei ed a sua insaputa, parzialmente alla somma portata da una sentenza di risarcimento danni e totalmente al mantenimento di un assegno di divorzio, e ottenendo da controparte che l’importo della transazione venisse corrisposto a sé stesso anziché alla propria cliente e ciò anche in considerazione del comportamento posteriore alla stipula della transazione che ha visto l’avvocato ostinatamente nascondere alla cliente la transazione sottoscritta corrispondendole addirittura l’equivalente degli assegni di mantenimento, cui la stessa aveva, a sua insaputa, rinunciato, per mantenere l’apparenza della permanenza della causa di divorzio.
Nel caso di specie nella determinazione della sanzione va tenuto conto della condanna subita (sia pure con sentenza non passata in giudicato) in sede penale dall’incolpato per infedele patrocinio (reato che ai sensi dell’art. 17, 1°comma, lettera g, della Legge n.247/2012 impedisce l’iscrizione all’albo degli avvocati), oltreché della incensuratezza dell’incolpato medesimo.
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