Comporta valutazione disciplinare per il possibile contrasto con i doveri di probità, dignità, decoro e correttezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico Forense, con il dovere di informare la parte assistita sullo svolgimento del mandato di cui all’articolo 27del Codice Deontologico Forense e con il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta di cui all’articolo 29 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato il quale, nell’assistenza prestata al Cliente per l’ottenimento di risarcimento di danni conseguenti a sinistro stradale nei confronti di Società Assicuratrice, abbia taciuto la circostanza di aver ricevuto il proprio compenso direttamente quest’ultima e abbia preteso dal Cliente il pagamento di ulteriore importo a remunerazione dell’attività svolta, per ammontare sproporzionato rispetto a tale attività anche ipotizzando di ricevere il compenso senza regolare emissione di fattura. Nel caso di specie la competente Sezione ha prosciolto l’incolpato in quanto in quanto i fatti contestati, alla luce degli elementi di prova raccolti, non hanno raggiunto sicuro riscontro.
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65/2016
Procedimento n° 65 / 2016