Viola gli articoli 11, comma 3, e 26, commi 3 e 4, del Codice Deontologico Forense l’Avvocato, quale difensore nominato d’Ufficio, assente senza aver fatto pervenire alcuna giustificazione all’udienza preliminare tenutasi avanti il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale, il quale provvedeva a nominare un nuovo difensore d’ufficio e – nel dubbio in ordine all’effettiva conoscenza dello svolgimento dell’udienza in capo all’imputato che non aveva eletto domicilio presso la propria abitazione – aggiornava il procedimento ad una successiva data. Il verbale del Tribunale comprova che l’incolpato non si è presentato all’udienza preliminare fissata nel procedimento, senza dedurre alcun impedimento o altra diversa ragione. Il comportamento assunto dall’incolpato appare in grave contrasto con le previsioni delle menzionate norme del Codice Deontologico Forense, in quanto, pur avendo ricevuto comunicazione in ordine alla fissazione dell’udienza preliminare in questione si è astenuto dal parteciparvi senza addurre un legittimo (o comunque un qualsiasi) impedimento.
Stampa
74/2016
Procedimento n° 74 / 2016